CONDIZIONI GENERALI

PIATTAFORMA “QUELLOCHEVOGLIO.IO”

 

Oggetto dell’Accordo 

Art. 1 – I-Arena.com S.r.l., (di seguito il “Partner“), si impegna a mettere a disposizione del Cliente, come individuato nella proposta commerciale sottoscritta, il portale informatico Marketplace B2B2C denominato “Quellochevoglio.io” (di seguito il “Marketplace“) e gli ulteriori servizi tecnologici e professionali (di seguito i “Servizi”), come elencati nella proposta commerciale nel rispetto dei termini seguenti.   

Il Partner e il Cliente (di seguito, se congiuntamente, le “Parti“) danno atto e riconoscono reciprocamente che il Partner, nell’ambito dell’esecuzione del presente Accordo, svolgerà esclusivamente attività di consulenza e assistenza di tipo tecnico, informatico o tecnologico (relativa, in particolare, ai Servizi) e lead generation in qualità di società tecnologica advertising based senza prestare alcuna attività di distribuzione o intermediazione o consulenza assicurativa, né collaborare in modo diretto o indiretto con altri soggetti dediti alla emissione diretta, distribuzione o intermediazione di prodotti assicurativi. E’ facoltà del Partner allacciare rapporti con altri clienti che abbiano interesse ad integrarsi nel Marketplace ed ottenere leads di consumatori digitali interessati ad ottenere un preventivo ed eventualmente ad acquistare prodotti assicurativi.  Parimenti i-Arena ha facoltà di valutare la partecipazione nel Marketplace di altri operatori che siano interessati ad integrarsi in un’ottica B2B2C per ampliare la propria rete distributiva ed intercettare leads di consumatori digitali

Art. 2 – i-Arena.com srl, in forza dell’Accordo, si impegna a: 

  1. prestare le attività secondo il criterio della diligenza professionale, in conformità alla normativa primaria e secondaria applicabile ed alle migliori tecniche di settore; 
  2. concordare con il Cliente le modalità più opportune ed efficaci di integrazione e condivisione dei rispettivi flussi informativi
  3. a non compiere alcun atto che possa ledere in alcun modo l’immagine e la reputazione professionale del Cliente.
  4. fornire al Cliente una dettagliata attività di rendicontazione su base periodica 

Art. 3 – II Cliente, in forza dell’Accordo, si impegna a: 

  1. nominare al proprio interno una persona qualificata incaricata della gestione e supervisione delle prestazioni dei Servizi erogati dal Partner. Tale persona sarà il contatto operativo; 
  2. fornire tempestivamente (anche per il tramite di soggetti terzi) le informazioni, le risorse e l’assistenza (incluso l’accesso ai propri dati e documenti, sistemi e tecnologie, locali e personale) che siano ragionevolmente necessarie per l’erogazione ed esecuzione dei Servizi; 
  3. concordare le modalità più opportune ed efficaci di integrazione e condivisione dei rispettivi flussi informativi, nel rispetto di tutte le normative vigenti; 
  4. mettere a disposizione di i-arena.com srl la rendicontazione digitale dei contratti chiusi (allegato A)  
  5. non compiere alcun atto che possa ledere in alcun modo l’immagine e la reputazione professionale del Partner. 

Art. 4 – I corrispettivi dovuti dal Cliente al Partner verranno concordati per iscritto tra le Parti, di volta in volta, sulla base delle attività fornite, dei rendiconti messi reciprocamente a disposizione.

Se non diversamente ed espressamente previsto il Partner non potrà pretendere alcun corrispettivo.  

 

Art. 5 – Il Cliente (e qualsiasi ulteriore destinatario dei Servizi), salvo in caso di dolo o colpa grave, non ha alcun diritto né alcuna azione, di qualsivoglia natura, nei confronti di i-arena.com volto al conseguimento del risarcimento del danno in misura superiore all’importo dei Compensi effettivamente corrisposti annualmente dal Partner per l’esecuzione dei Servizi che hanno determinato la richiesta di risarcimento del danno connessa al presente Accordo o comunque relativa ai Servizi. 

Art. 6 – Il Cliente si impegna a manlevare e tenere indenne il Partner e/o qualsiasi persona direttamente o indirettamente riferibile al Partner nella più ampia misura consentita dalle disposizioni di legge e regolamenti applicabili, da ogni e qualsiasi pretesa avanzata da terzi e da ogni e qualsiasi conseguente uso del Marketplace e delle ulteriori eventuali implementazioni previste nell’Accordo o concordate tra le Parti. 

Art. 7 – Tutti i marchi figurativi e non, presenti sul Marketplace, le immagini, illustrazioni e loghi e qualsiasi contenuto presente sul Sito (ivi comprese, senza limitazione, le presenti condizioni generali) sono di esclusiva titolarità del Partner e/o dei rispettivi titolari dei diritti di proprietà intellettuale sugli stessi, senza che dall’esecuzione del presente Accordo derivi al Cliente alcun diritto sui medesimi.

La riproduzione in tutto o in parte, la modifica o l’utilizzo di tali marchi, illustrazioni, immagini e loghi, o di qualsiasi altro contenuto del Marketplace, per qualsiasi motivo e con qualsiasi mezzo, senza l’espressa autorizzazione scritta del Partner e/o dei rispettivi titolari dei diritti di proprietà intellettuale sugli stessi è strettamente proibito. 

 Art. 8 – Le Parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni necessarie e utili alla corretta esecuzione del presente Accordo e ad adottare tutte le misure atte a garantire una adeguata tutela dei dati e delle informazioni avente carattere confidenziale ricevute, assicurando la necessaria riservatezza circa il loro contenuto.  

Art. 9 In particolare, le Parti si impegnano a non rendere noto a terzi il contenuto del presente Accordo e a mantenere strettamente riservate e confidenziali, per l’intera durata del Accordo e sino al termine di 3 (tre) anni dalla cessazione per qualsiasi motivo dello stesso, tutte le informazioni di qualunque natura (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati e documenti di natura commerciale, finanziaria e gestionale, presenti su qualsiasi supporto), comunque attinenti agli affari e ai prodotti (di seguito le “Informazioni Riservate”) di cui siano  venute a conoscenza nell’ambito e per le finalità del Accordo. Resta espressamente inteso che le Informazioni Riservate, in ogni caso, potranno essere utilizzate esclusivamente nell’ambito del presente Accordo e per il raggiungimento degli obiettivi dello stesso. 

Art. 10 Le Parti si obbligano pertanto a non copiare, trattare o in qualsiasi modo, utilizzare – per fini diversi da quelli previsti dal presente Accordo – le informazioni, notizie, dati e documenti, relative alle stesse o a terzi, acquisite durante l’esecuzione dell’Accordo, con espresso divieto di riferire, diffondere o comunicare a terzi, in qualsiasi modo e forma, le Informazioni Riservate di cui sopra. 

Le Parti si impegnano reciprocamente a rispondere dei comportamenti difformi dai requisiti di riservatezza posti in essere dai soggetti che, a qualsiasi titolo, abbiano operato per proprio conto nell’ambito e per le finalità dell’Accordo. 

Le Parti si impegnano, assumendosi al riguardo ogni responsabilità nei confronti della controparte, a custodire e controllare le Informazioni Riservate, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente Accordo. 

Art. 11 Le Parti, salvo diverso accordo, agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento di dati personali relativi alle rispettive attività, in ottemperanza a quanto disposto dalle prescrizioni tutte del “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito, “GDPR“). 

Ove occorra, le Parti si impegnano fin d’ora a provvedere alla nomina di incaricati al trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR, di interessati ai sensi dell’art. 29 GDPR e a nominare un Data Protection Officer – Responsabile della protezione dei dati ai sensi degli artt. 37 e seguenti GDPR.

Art. 12 Le Parti sono tenute ad osservare ed a far osservare per quanto di loro competenza la citata normativa in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, nonché le disposizioni in materia di misure minime di sicurezza richieste dalla normativa in materia, senza alcun onere aggiuntivo dell’altra Parte. In particolare le Parti dichiarano e garantiscono che le attività di propria competenza previste dall’Accordo sono perfettamente legittime e non violano il GDPR. Pertanto ogni Parte terrà indenne e manleverà l’altra per tutti i danni, costi, spese, incluse le spese legali, in cui la controparte dovesse incorrere in relazione a qualsivoglia reclamo o azione derivanti da violazioni del GDPR, intervenendo, ove occorra, negli eventuali relativi giudizi. 

Art. 13 I dati dovranno essere trattati reciprocamente da ciascuna delle Parti secondo modalità che ne garantiscano la sicurezza e che ne impediscano la perdita o la diffusione illegittima. In ogni caso, il trattamento dei dati dovrà essere effettuato a ciascuna Parte nel rigoroso rispetto del GDPR, laddove applicabile per quanto attiene i dati dell’altra Parte, ed in modo da assicurarne la corretta conservazione ed impedirne la perdita, la distruzione accidentale, la comunicazione e diffusione, per finalità diverse dal raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo, adottando ogni misura idonea al riguardo. In particolare, ciascuna Parte dovrà adottare, tenendo conto anche delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche delle attività svolte, tutte le più opportune misure tecniche ed organizzative finalizzate ad assicurare la protezione dei dati, con particolare riferimento all’adozione di presidi di tipo fisico e/o logico coerenti con quanto richiesto dalla normativa vigente in materia. 

Art. 14 È fatto obbligo a ciascuna Parte di provvedere alla immediata distruzione dei dati dell’altra, al raggiungimento degli obiettivi che ne giustificano il trattamento e, in ogni caso, su richiesta dell’altra Parte, ad eccezione delle ipotesi in cui la conservazione dei dati sia necessaria per adempiere ad obblighi normativi o regolamentari o per la tutela di un interesse legittimo dei rispettivi Titolari. 

Art. 15 – Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 codice civile, l’Accordo si intenderà risolto di diritto in caso di inadempimento dei seguenti articoli:  

  • art. 9 – 11 – 12 – 15 

In tali ipotesi, l’Accordo si intenderà risolto automaticamente, a seguito della ricezione, da parte della Parte inadempiente, della comunicazione, 

inviata tramite raccomandata a.r. o PEC dall’altra Parte, avente ad oggetto la dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola.  

Alla cessazione naturale o anticipata degli effetti dell’Accordo, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti cesseranno lo svolgimento di qualsiasi attività oggetto dell’Accordo, fermi gli obblighi di riservatezza e confidenzialità di cui all’art. 9. 

Art. 16 Durata e recesso Il presente accordo è a tempo indeterminato e ciascuna parte sarà libera di recedere in qualsiasi momento con un preavviso di 90 (novanta) giorni da comunicare all’altra parte a mezzo raccomandata A/R o via PEC ai recapiti indicati nell’allegato Contesto e Descrizione dei Servizi. 

Art. 17 Modifiche – Qualsiasi modifica e/o integrazione all’Accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto e sottoscritto da ciascuna delle Parti. Le Parti si impegnano a negoziare in buona fede le eventuali modifiche che dovessero essere apportate all’Accordo a seguito di modiche della normativa applicabile o di richieste dell’Autorità. 

Art. 18 Tolleranza – L’eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell’altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nell’ Accordo non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto 

Art. 19 Legge applicabile e foro competente – Al presente Accordo si applica la legge italiana.

Tutte le controversie a cui il presente Accordo potrà dare luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro di Milano.